IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 107, primo comma, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 20 maggio 1988; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro  e  per
gli affari regionali e i problemi istituzionali; 
                              E M A N A 
                        il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. Le attribuzioni dell'Amministrazione dello Stato in  materia  di
istruzione elementare e  secondaria  (media,  classica,  scientifica,
magistrale, tecnica,  professionale  ed  artistica),  esercitate  sia
direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato  sia  per
il tramite di enti ed  istituti  pubblici  a  carattere  nazionale  o
sovraprovinciale,   sono   esercitate,   nell'ambito   del    proprio
territorio, dalla provincia di Trento, ai sensi e nei limiti  di  cui
all'art. 16 dello statuto e con l'osservanza delle norme del presente
decreto. 
  2. Resta ferma la  competenza  dello  Stato  in  materia  di  stato
giuridico  ed  economico  del  personale  insegnante   -   ispettivo,
direttivo e docente - di ruolo e non di  ruolo  di  cui  all'art.  2,
comma 1. 
AVVERTENZA: 
   Il testo  di  note  qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art. 10 commi 2 e 3 del testo unico approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al  solo  fine
di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge  modificate  o
alle quali e' operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse:
             -  L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare
          i decreti aventi valore di leggi e regolamenti.
             -  L'art. 107 del testo unico delle leggi costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato con D.P.R. n. 670/1972, e' cosi' formulato:
             "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate le
          norme di  attuazione  del  presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del consiglio regionale,
          due  del consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco.
             In  seno  alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta da sei membri, di  cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano".
          Nota all'art. 1:
             L'art.  16  del  testo  unico delle leggi costituzionali
          concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige,
          approvato con D.P.R.  n. 670/1972, e' cosi' formulato:
             "Art.  16.  -  Nelle  materie  e nei limiti entro cui la
          regione o la provincia puo' emanare norme  legislative,  le
          relative    potesta'    amministrative,    che    in   base
          all'ordinamento preesistente erano  attribuite  allo  Stato
          sono  esercitate  rispettivamente  dalla  regione  e  dalla
          provincia.
             Restano  ferme  le attribuzioni delle provincie ai sensi
          delle  leggi  in  vigore,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente statuto.
             Lo Stato puo' inoltre delegare, con legge, alla regione,
          alla provincia e ad altri  enti  pubblici  locali  funzioni
          proprie  della  sua  amministrazione.  In  tal caso l'onere
          delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse  resta  a
          carico dello Stato.
             La  delega di funzioni amministrative dello Stato, anche
          se  conferita  con  la  presente   legge,   potra'   essere
          modificata   o   revocata   con   legge   ordinaria   della
          Repubblica".